Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Il segretario del comune capoluogo del mandamento giudiziario od altro funzionario di ruolo del comune designato dal sindaco, esercita le funzioni di
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale.
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, i componenti delle Commissioni elettorali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Nei comuni retti da amministrazione straordinaria, le funzioni della Commissione elettorale comunale sono esercitate dal commissario fino alla
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
dall'art. 12, le funzioni della Commissione elettorale comunale sono esercitate dalla Giunta municipale nominata ai termini del decreto legislativo